I benefici fiscali

La legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", ha introdotto all’ Articolo 1 - “Art-bonus”, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

IL CREDITO D'IMPOSTA È RICONOSCIUTO A TUTTI I SOGGETTI:

• che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. 

 

IL BENEFICIO FISCALE DELL'ART BONUS NON PUO' ESSERE APPLICATO:

• alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

In tale ipotesi, restano applicabili le disposizioni in vigore già previste dal TUIR. 

Tuttavia:

  • Il DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, prevede una deroga per i beni culturali di interesse religioso anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, situati nei comuni colpiti dal terremoto di cui all'Allegato 1. Il  credito  di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  31  maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio 2014, n. 106,  e  successive  modificazioni,  Art Bonus, spetta  anche  per  le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata  in vigore del presente decreto-legge, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, situati nei comuni presenti neil'Allegato dei Comuni del Cratere.

    Leggi il testo dell'Articolo 17 "Art-Bonus" e l'Allegato 1 "Elenco dei comuni colpiti dal sisma"

 

  • La LEGGE 12 dicembre 2019, n. 156 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2019 – estende le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 17  “Art bonus” del D.L. 17.10.2016 n. 189, ai territori di cui alla  legge  29  novembre  1984,  n.  798, recante nuovi interventi per la  salvaguardia  di  Venezia,  e  nella città di Matera.

 

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.

La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta.

In particolare:

• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;

• per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Modalità di fruizione del credito

Il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione "in tre quote annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d'imposta di utilizzo del credito.

Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

Più precisamente:

per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione:

  • mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
  • a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre:
  • l'utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
  • la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
  • in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;

per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

Più precisamente:

  • tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
  • la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.

Regime fiscale

Il credito d'imposta in esame:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
  • non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagliinteressi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR.

Documentazione da presentare per beneficiare del credito d’imposta

E’ sufficiente conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto/ente beneficiario. Attraverso il sito www.artbonus.gov.it è possibile, per i mecenati, trasmettere i dati dell’erogazione liberale effettuata e scaricare dal portale una autodichiarazione contenente tutti i dati della liberalità, se l’ente al quale ha effettuato il versamento ha trasmesso al portale l’erogazione ai sensi del comma 5 dell’art.1 della legge su Art bonus. Tale autodichiarazione, integrata con le autorizzazioni ai fini della privacy, potrà essere utilizzata per la pubblicazione sul sito Art bonus dei nominativi dei mecenati, che con le loro erogazioni hanno contribuito al sostegno del Patrimonio culturale pubblico. L’autodichiarazione può essere conservata ed utilizzata ad uso personale, ai fini del beneficio fiscale non è necessario trasmetterla agli uffici di Art bonus.

 

Codice tributo per la compensazione del credito d’imposta

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta, codice da segnare nel credito d’imposta, per l’ Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).

 

Consulta la normativa

Art Bonus